Decreto liquidità per il sostegno alle Imprese, FAQ | Confcommercio

2022-10-27 10:53:46 By : Ms. Lisa Zhang

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CONFTRASPORTO (Confederazione Trasporto - Spedizione – Logistica), che dal novembre 2000 aderisce a Confcommercio, è la struttura di coordinamento del trasporto, spedizione e logistica.

CONFTURISMO nasce nel 2000 su iniziativa di Confcommercio ed è la struttura di coordinamento per il comparto del turismo.

Il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori nasce nel 1988 come rappresentazione di oltre 250.000 giovani operatori del terziario.

Terziario Donna è l'organizzazione rappresentativa delle imprenditrici del Commercio, dei Servizi, del Turismo e delle PMI associate a Confcommercio.

50&PIÙ ENASCO, Ente nazionale di Assistenza Sociale per i commercianti, offre assistenza gratuita in Italia e nel Mondo attraverso 1000 sportelli e 2000 operatori professionisti nel campo della previdenza e assistenza.

CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) è nato nel 1994, su iniziativa di Confcommercio e di Manageritalia, con l'obiettivo di costruire una scuola di formazione per il management e le aziende del settore.

La Delegazione di Confcommercio presso l'Unione Europea, con sede a Bruxelles, rappresenta e tutela dal 1981 presso le Istituzioni comunitarie gli interessi del sistema Confcommercio e delle imprese associate.

EBINTER (Ente bilaterale nazionale del terziario) è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori – Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil - sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK nasce nel 2008 per sostenere le imprese europee nel loro processo di internazionalizzazione ed innovazione. Il Network riunisce le precedenti reti europee Euro Info Centre (EIC) e Innovation Relay Centre (IRC).

EURO-MED TDS è l'Iniziativa euromediterranea del commercio, della distribuzione e dei servizi, creata nel 1998 da Camere di commercio nazionali e Federazioni d'impresa dei Paesi della regione mediterranea. L'obiettivo di Euro-Med TDS è di facilitare e creare opportunità di business nella comunità d'affari della regione euromediterranea.

Il FASDAC è il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.

FONDIR è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nato con l'obiettivo di promuovere e finanziare piani formativi continui, tra le Parti sociali, per i Dirigenti delle imprese del settore del terziario.

FONDO EST, nato in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo, è operativo dal 2006 per garantire ai lavoratori un'assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.

Il FONDO MARIO NEGRI (Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto) gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti, stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.

FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario: Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni, Trasporti. Promosso da Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl, Uil, For.Te opera a favore delle imprese aderenti e dei loro dipendenti.

FONTE è il Fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione individuale per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi.

Il portale del LAVORO DIGNITOSO è un'iniziativa promossa e realizzata dall'Ufficio ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per l'Italia e S. Marino in collaborazione con i suoi costituenti. Il Portale è sostenuto dalla Cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

QUADRIFOR è l'Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario, Distribuzione e Servizi, costituito nel 1995 sulla base dell'intesa contrattuale sottoscritta da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UilTucs-UIL. L'Istituto promuove iniziative indirizzate alla crescita professionale dei quadri del Terziario.

QUAS (Cassa assistenza sanitaria quadri), nata nel 1989 sulla base dei contratti nazionali del Terziario e del Turismo, garantisce ai dipendenti con qualifica di quadro l'assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale.

La SCUOLA DI SISTEMA CONFCOMMERCIO è nata nel 2007 per creare una rete di esperienze e competenze condivise tra quanti operano nel sistema confederale a tutti i livelli, curando sia la formazione tecnica che quella politico-organizzativa.

UNITER S.r.l. è una Società a responsabilità limitata unipersonale nata nel 1994 come Ente Federato dell'UNI per il terziario al fine di contribuire, attraverso la normazione tecnica di servizio e la certificazione, ad una crescita ed ad una valorizzazione dei servizi riguardanti il terziario.

CONFTRASPORTO (Confederazione Trasporto - Spedizione – Logistica), che dal novembre 2000 aderisce a Confcommercio, è la struttura di coordinamento del trasporto, spedizione e logistica.

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EBINTER (Ente bilaterale nazionale del terziario) è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori – Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil - sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 

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Il FASDAC è il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.

FONDIR è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nato con l'obiettivo di promuovere e finanziare piani formativi continui, tra le Parti sociali, per i Dirigenti delle imprese del settore del terziario.

FONDO EST, nato in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo, è operativo dal 2006 per garantire ai lavoratori un'assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.

Il FONDO MARIO NEGRI (Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto) gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti, stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.

FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario: Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni, Trasporti. Promosso da Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl, Uil, For.Te opera a favore delle imprese aderenti e dei loro dipendenti.

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QUADRIFOR è l'Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei quadri del Terziario, Distribuzione e Servizi, costituito nel 1995 sulla base dell'intesa contrattuale sottoscritta da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UilTucs-UIL. L'Istituto promuove iniziative indirizzate alla crescita professionale dei quadri del Terziario.

QUAS (Cassa assistenza sanitaria quadri), nata nel 1989 sulla base dei contratti nazionali del Terziario e del Turismo, garantisce ai dipendenti con qualifica di quadro l'assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale.

La SCUOLA DI SISTEMA CONFCOMMERCIO è nata nel 2007 per creare una rete di esperienze e competenze condivise tra quanti operano nel sistema confederale a tutti i livelli, curando sia la formazione tecnica che quella politico-organizzativa.

UNITER S.r.l. è una Società a responsabilità limitata unipersonale nata nel 1994 come Ente Federato dell'UNI per il terziario al fine di contribuire, attraverso la normazione tecnica di servizio e la certificazione, ad una crescita ed ad una valorizzazione dei servizi riguardanti il terziario.

Focus sul Decreto Liquidità attraverso domande e relative risposte che possono essere utili alle imprese

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti i due decreti che hanno stanziato misure a sostegno delle imprese (come i finanziamenti bancari che salgono da 25.000 a 30.000 euro), il Decreto legge "Liquidità" approvato dal governo l'8 aprile 2020 e il Decreto legge "Rilancio" del 19 maggio 2020. Per ogni FAQ abbiamo indicato la fonte della risposta e la data di risposta, che vi invitiamo a tenere presente, perché è nostra cura aggiornare le risposte qualora ci fossero novità.

Invitiamo le imprese che abbiano necessità di ulteriori chiarimenti a rivolgersi alla propria associazione territoriale o federazione. Cerca quella più vicina a te.

Non perderti le risposte alle FAQ relative ai

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E non chiude alla possibilità di percezione del contributo per i soggetti con status di pensionati che svolgano però l’attività di lavoro autonomo o di impresa. 

Vi è però incompatibilità tra il contributo e l’iscrizione contestuale agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, come è appunto ENASARCO. 

Ciò posto va detto che, in analogia a quanto accaduto per il bonus ex articolo 28 del Cura Italia, l’iscrizione ad Enasarco andrebbe considerata come iscrizione di sola previdenza integrativa e quindi non ostativa a differenza di quanto avviene per iscrizione alle altre Casse.

In sede di conversione del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n.23 nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020), con riferimento al tema segnalato, la lettera m) dell’articolo 13 è stata così integrata:

“m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, [...]”.

Allo stesso tempo, il precedente limite di importo fissato a 25.000 euro è stato innalzato a 30.000 euro e la scadenza dei finanziamenti originariamente prevista a 6 anni è stata portata a 10 anni.

Benché non vi siano specifiche disposizioni normative – neppure emergenziali causa COVID – e contrattuali disciplinanti la materia, si ritiene che l’azienda possa erogare i buoni pasto a favore dei lavoratori che svolgono la propria prestazione in smart working o in telelavoro, sia nelle ipotesi di disciplina unilaterale a seguito dell’emergenza COVID, sia in caso di rapporto concordato ai sensi della L. n. 81/2017.

Con riferimento all'articolo 121 del decreto rilancio, la risposta alla sua domanda deve essere affrontata in chiave di trasformazione (neutrale) delle detrazioni d'imposta, spettanti per determinate fattispecie fiscalmente agevolate, in crediti d'imposta.

Il credito d'imposta, oggetto di trasformazione, deve essere fruito con le stesse modalità della detrazione originaria. Occorre, pertanto, verificare la struttura della detrazione originaria (aliquota, tetto di spesa, ripartizione temporale delle rate annuali) e applicarla in forma di credito d'imposta alle fattispecie agevolabili riportate nello stesso articolo. 

Ove la ripartizione temporale delle rate della detrazione sia di 10 anni, il credito potrà essere fruito unicamente in 10 rate, qualora a fronte della medesima categoria di spesa agevolabile (es. spesa per efficientamento energetico) siano previste differenziazioni in tema di tipologia d'intervento, occorre preliminarmente verificare se vi siano correlate differenti previsioni di ripartizione temporale di fruizione del beneficio (i.e.: 5 o 10 anni).

Con riferimento all'articolo 119 dello stesso decreto vi è da osservare, infatti che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 2013, n. 63, (rientrante nella categoria di agevolazione fiscale per interventi di efficientamento energetico), relativamente alle spese documentate e rimaste a carico del  contribuente, da ripartire tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, deve riguardare esclusivamente e tassativamente specifici interventi tecnici. In particolare:

Dal combinato disposto dei due articoli è possibile pertanto pervenire alle seguenti conclusioni: in presenza di interventi di efficientamento energetico diversi da quelli tassativamente richiamati dall'art. 119, comma 1 la detrazione (trasformabile in credito d'imposta) è ordinariamente ed esclusivamente fruibile in 10 anni; coerentemente gli interventi di efficientamento energetico  tassativamente richiamati dall'art. 119, comma 1 la detrazione (trasformabile in credito d'imposta) è ordinariamente fruibile in 5 anni.

Per quanto riguarda il riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del "Decreto Cura Italia", si ritiene che anche gli agenti di commercio possano usufruire del beneficio, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti. 

Per ricorrere alla cassa in deroga dopo aver usufruito dell'intero periodo FIS ricordiamo che per l'accesso agli strumenti di integrazione salariale emergenziale è richiesta la sussistenza di determinati requisiti definendone quindi l'ambito di applicazione.

Nel caso di un'azienda con più di 15 dipendenti e meno di 50 l'ammortizzatore di riferimento è il FIS (assegno ordinario), mentre per le aziende che non sono destinatarie del FIS lo strumento di sostegno di riferimento è la CIGD. 

Nulla è previsto in merito a eventuali possibilità di accesso alla cassa in deroga una volta esaurito il periodo di FIS. 

L'azienda può pertanto ricorrere a strumenti gestionali/individuali e contrattuali come ad esempio part-time concordati; risoluzioni consensuali su licenziamenti tenendo conto anche del Messaggio 2661 INPS su Naspi, smaltimento ferie, permessi, ecc. o in alternativa agli strumenti di sostegno previsti a livello strutturale (fis ai sensi del dlgs 148/2015).

Rispetto a tale ultimo punto si consiglia di preferire interventi sulla gestione dei rapporti di lavoro per quanto possibili in modo poter valutare eventuali prossimi sviluppi su  ulteriori misure che dovessero essere adottate dal Governo a rafforzamento delle attuali misure emergenziali.

Sì, in quanto i predetti periodi sono riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica e sono neutri ai fini del riconoscimento degli ordinari strumenti di integrazione salariale previsti dalla legge. 

Ovviamente l'utilizzo dell'assegno ordinario e assegno di solidarietà ai sensi del dlgs 148/2015 dovranno rispettare i requisiti di accesso previsti dalla legge.

Il voucher baby sitting, la cui fruizione è alternativa ai congedi speciali COVID-19, segua gli stessi criteri definiti per la fruizione dei predetti congedi nelle ipotesi in cui il genitore sia destinatario di strumenti a sostegno del reddito.

 Pertanto, come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 1621/2020, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

 A tal proposito si ricorda che il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Sì, in quanto i predetti periodi sono riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica e sono neutri ai fini del riconoscimento degli ordinari strumenti di integrazione salariale previsti dalla legge. 

Ovviamente l'utilizzo dell'assegno ordinario e assegno di solidarietà ai sensi del dlgs 148/2015 dovranno rispettare i requisiti di accesso previsti dalla legge.

Nel ddl di conversione del Decreto Liquidità, in Senato, è stata introdotta una norma (all'art. 29-bis)  di salvaguardia volta a escludere la responsabilità del datore di lavoro qualora lo stesso abbia adottato e mantenuto tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo  condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto al Covid sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali il 24 aprile o negli altri protocolli o linee guida di settore. 

"Dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: « Art. 29-bis. – (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) – 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»."

Rispetto alla richiesta delle ulteriori 5 settimane di fruizione del trattamento, alla luce delle disposizioni del decreto legge Rilancio si ritiene si debba attendere il decorso dei 30gg per l'invio dell'istanza. 

Il Ministero del Lavoro nei prossimi giorni pubblicherà un circolare di chiarimento sui termini di presentazione delle istanze.

Dalla lettura del decreto Rilancio sembrerebbe che l'accesso alle 4 settimane sia consentito sempre che sia stato fruito l'intero periodo pregresso.

Il trattamento di integrazione salariale viene richiesto dall'azienda per cui le giornate che utilizza l'azienda sia per 1, per 10 o per la totalità dei dipendenti, viene computato ai fini della determinazione del periodo fruito.

No. In tema di pagamento IVA sulle mascherine prodotte in tnt per uso civile, si precisa che l'articolo 124 del Decreto Rilancio prevede l'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 – e aliquota IVA al 5% a regime – per le sole mascherine chirurgiche, FP2 e FP3.

Si ritiene, pertanto, che il tipo di mascherina indicata nel quesito non possa usufruire dell'agevolazione prevista dal citato articolo.

Fermi restando i criteri di calcolo della circolare Inps 58/2009 ai fini della determinazione della durata massima di trattamento, qualora l'azienda avesse usufruito di un periodo inferiore rispetto a quello richiesto, si ritiene che per la parte residua fino al raggiungimento delle 9 settimane possa richiedere un ulteriore trattamento, anche al fine di poter utilizzare le ulteriori 5 settimane riconosciute dal Decreto Rilancio.

Sì. Allo stato attuale, non risultano incompatibilità fra il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del Decreto Rilancio e le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettera n) del Decreto Liquidità. 

No, non è previsto un elenco di banche aderenti perché tutte le banche risultano tenute all'operatività.

Sì, nel caso di società di capitali, la segnalazione in Centrale dei Rischi di persona fisica non si ritiene possa costituire un elemento ostativo alla richiesta del finanziamento a valere sulla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità.

Il modello da utilizzare per tale richiesta è l’”Allegato 4-bis” che trova qui: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/

Lo stesso INPS, in passato, per analoghe misure, ha precisato che non si è in presenza di aiuto di Stato. Finora non c’è stata una formale precisazione da parte dell'INPS rispetto alla misura dei 600 euro contenuta nel decreto Cura Italia. 

In ogni caso, si ricorda che la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 ha stabilito che l'impresa può beneficiare, nell'ambito delle Misure temporanee in materia di aiuti di stato legati all'emergenza Covid, di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali fino al massimo di 800.000 euro. Tale importo massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Si ritiene che il calcolo delle ULA (il numero di unità lavorative anno) debba essere riferito all'anno (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), mentre i dati relativi al fatturato e al totale di bilancio vanno riferiti al 31 dicembre, in coerenza con l'ultimo bilancio depositato o con l'ultima dichiarazione fiscale presentata.

L’allegato 4-bis risulta già contenere le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 necessarie per la richiesta delle garanzia statale.

Insieme a questo allegato compilato dovrà presentare alla banca:

Dopo la richiesta sarà necessario firmare il contratto di finanziamento.

Occorre rivolgersi ad una banca o ad un intermediario finanziario, con 3 documenti:

Dopo la richiesta sarà necessario firmare il contratto di finanziamento.

La norma prevede che potrà richiedere un finanziamento pari al massimo al 25% dei ricavi riportati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata e, comunque, non superiore a 25.000 €. 

Nel suo caso, essendo un'azienda neocostituita, probabilmente non potrà contare su importi dei ricavi tali da esaurire il plafond previsto dalla misura. 

Potrebbe quindi valutare la possibilità di ottenere il finanziamento ricorrendo alla garanzia del Fondo garanzia PMI prevista per le start-up e per le operazioni di "importo ridotto"

Consigliamo di rivolgersi all'Associazione di Confcommercio della sua provincia per concordare la soluzione più adeguata alle sue esigenze.

No, finora le misure emanate a livello nazionale non prevedono incentivi a fondo perduto per le imprese, ma solo la possibilità di accedere a finanziamenti bancari che usufruiscono della garanzia dello Stato.

Le obbligazioni in corso tra cui anche quelle legate al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda non sono automaticamente venute meno a causa dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati per contrastarla.

E' tuttavia evidente che la chiusura di alcune tipologie di esercizi, come il suo bar, ha di fatto azzerato il fatturato per questi esercizi determinando una grave crisi di liquidità.

Nel decreto-legge 17 marzo, n. 18, l'art. 91 riconosce espressamente l'attuale situazione di emergenza epidemiologica come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore.

Ma questa disposizione non determina automaticamente la liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, in relazione alle specificità di ogni singolo caso concreto, per verificare se l'impossibilità della prestazione possa essere effettivamente imputabile all'emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea.

Diversamente, infatti, chiunque potrebbe sentirsi legittimato a non adempiere ai propri obblighi contrattuali, anche nell'ipotesi in cui non versi in uno stato di crisi o, addirittura, persino nei casi in cui abbia tratto un vantaggio economico dalla situazione di emergenza.

Nel caso prospettato, l'impossibilità di aprire l'esercizio per rispettare i divieti imposti dai provvedimenti adottati dal Governo, appare elemento idoneo a determinare le condizioni per avviare il contatto con la proprietà per chiedere una sospensione e riduzione del canone per il periodo nel quale permarrà  la chiusura.

Sì, non essendo previsto un esplicito divieto di cumulo, a nostro avviso le due operazioni prospettate sono compatibili, sempre tenendo conto del limite complessivo del 25% dei ricavi.

No. Il mantenimento dei livelli occupazionali non risulta tra i requisiti per l'erogazione dei finanziamenti fino a 25.000 euro previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità. 

Sì, si conferma che nel Decreto Liquidità è prevista l'estensione dell'operatività del Fondo anche alle ditte individuali. 

Potrebbe essere però necessario attendere l'aggiornamento del decreto del MEF.

La Rai informa che, in forza di quanto disposto dall'art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, il termine per il pagamento della seconda rata trimestrale del canone di abbonamento speciale è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020.  

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi  gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle  ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,  recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 

Pertanto, in assenza del deposito del bilancio relativo all’anno 2019, di ritiene si debba fare riferimento al bilancio  2018.

Sì, il testo dell’art 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità fa riferimento all’“ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia”.

Pertanto, in assenza del deposito del bilancio relativo all’anno 2019, di ritiene si debba fare riferimento al bilancio  2018.

Sì, al momento non risultano previste incompatibilità fra le misure. 

Si ritiene pertanto che possano essere attivate anche parallelamente. 

Il Decreto Liquidità stabilisce la sospensione dei termini di scadenza nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per i titoli di credito (es. vaglia cambiari e cambiali) emessi prima dell'8 aprile. 

Inoltre, nell’ipotesi di presentazione di un assegno per l'incasso e mancanza di disponibilità sul conto corrente sono temporaneamente inapplicabili il protesto e la disciplina sanzionatoria dell’assegno.

Il Decreto Liquidità prevede la possibilità di ottenere finanziamenti fino al 25% dei ricavi riportati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata. I ricavi sono gli incassi meno l’IVA.

Occorre rivolgersi ad una banca o ad un intermediario finanziario,  con 3 documenti:

Dopo la richiesta sarà necessario firmare il contratto di finanziamento.

Per prestiti fino a 25.000 euro le banche si limitano alle verifiche formali richieste dalla normativa, tra cui le verifiche antiriciclaggio e della normativa antimafia, e nel più breve tempo possibile erogano il prestito.

Ne risponde integralmente il Fondo di garanzia PMI, salvo effettuare le successive azioni di recupero per l’importo non restituito.

Per finanziamenti fino a 25.000 euro coperti totalmente dalla garanzia dello Stato, il Decreto Liquidità prevede la possibilità di iniziare a ripagare il debito dopo 24 mesi dalla sua erogazione. 

Il Decreto Liquidità prevede un periodo massimo di 72 mesi.

Le imprese fino a 499 dipendenti possono accedere alle garanzie statali del Fondo di garanzia PMI e della Sace. Le imprese più grandi possono accedere solo alla garanzie Sace.

Le imprese devono essere “in bonis” con il sistema creditizio, almeno fino al 31 gennaio 2020. La garanzia pubblica è concessa anche a imprese che presentano, crediti deteriorati, classificati tali successivamente al 31 gennaio.

Restano comunque escluse le imprese classificate “in sofferenza” alla data di richiesta del finanziamento.

Secondo il Decreto Liquidità, lei potrà ottenere massimo 17.500 euro, calcolando questo tipo di finanziamento eroga fino al 25% dei ricavi (incassi - IVA). Per ottenerlo dovrà autocertificare, con il modello che trova sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i suoi ricavi facendo riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata.

Per ottenere un finanziamento con le misure previste dal Decreto Liquidità, deve avere un volume di ricavi nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata, pari a almeno 200.000 euro.

In questo caso il finanziamento sarà coperto con una garanzia statale (tramite il Fondo Centrale di Garanzia) del 90% a cui potrà essere aggiunta una garanzia del 10% di un Confidi. 

Per ulteriori necessità la invitiamo a contattare la nostra sede Confcommercio territoriale più vicina oppure a visitare il sito di Fedeascomfidi in cui potrà trovare i confidi aderenti al sistema Confcommercio.

La norma fa riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata.

In questo caso, in assenza di questi due elementi, vi è la possibilità di autocertificare i ricavi. Si potranno quindi autocertificare i ricavi relativi al periodi di effettiva apertura dell’attività (febbraio e qualche giorno di marzo). E quindi su questa cifra la banca potrà erogare un finanziamento fino al 25%.

Dipende da quanta liquidità necessita. 

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi sul green pass, il Certificato Digitale Covid dell'Unione Europea.

Tutte le regole sul super green pass, il green pass "rafforzato", la certificazione verde che si ottiene con l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

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Focus sul Decreto Liquidità attraverso domande e relative risposte che possono essere utili alle imprese

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

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